LEGGE
REGIONALE N. 83 DEL 16-12-1988
REGIONE LAZIO
Modifica articolo 22, secondo comma,
della legge regionale 9
settembre 1988, n. 63, concernente: << Istituzione anagrafe
canina e protezione degli animali >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LAZIO N. 1
del 10 gennaio 1989
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ARTICOLO 1
1. Il secondo comma dell' articolo 22 della legge
regionale 9 settembre 1988, n. 63, è così modificato:
<< 2. La norma di cui al precedente articolo 11, sesto
comma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio >>.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 16 dicembre 1988
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1o
dicembre 1988.
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